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I contratti di convivenza previsti dalla Legge Cirinn�

La Legge Cirinn� offre la possibilit� ai conviventi di fatto (ovvero alle persone unite da un legame affettivo di coppia, ma svincolate da rapporti di matrimonio o di unione civile) di disciplinare i loro rapporti patrimoniali mediante la sottoscrizione di un apposito contratto, definito per l'appunto "contratto di convivenza".

Il contratto deve essere redatto, a pena di nullit�, in forma scritta, con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, i quali ne attestano la conformit� e provvedono a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per la relativa iscrizione all'anagrafe.

Il contratto di convivenza pu� contenere l'indicazione della residenza comune, le modalit� di contribuzione alle necessit� della vita comune (in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacit� di lavoro professionale o casalingo), la scelta del regime patromioniale della comunione dei beni.

Il contratto di convivenza non pu� contenere condizioni volte a disciplinare i rapporti personali delle parti (quali ad esempio l'obbligo della coabitazione o della della fedelt�) o la loro successione.

Il contratto di convivenza � nullo se viene concluso in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di altro contratto di convivenza; se non sussiste una convivenza di fatto tra i contraenti; se viene concluso da persona minore di et� o da persona interdetta; in caso di condanna di cui all'art. 88 c.c. (in base al quale non possono contrarre matrimonio tra loro persone delle quali l'una � stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra).

Il contratto di convivenza si risolve per accordo delle parti, per recesso unilaterale (da esercitarsi con dichiarazione ricevuta dal notaio o autenticata da un notaio o un avvocato), in caso di matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona, in caso di morte di uno dei contraenti.

Laddove i conviventi avessero adottato il regime patrimoniale della comunione dei beni, la risoluzione del contratto di convivenza determina lo scioglimento della comunione medesima e l'applicazione delle previsioni del codice civile per lo scioglimento della comunione legale tra coniugi.

Per quanto riguarda il regime fiscale dei contratti di convivenza, ovvero la possibilit� di applicare o meno ai medesimi il regime di esenzione fiscale previsto in materia di scioglimento del vincolo coniugale o separazione previsto dall'art. 19 della Legge n. 74/87, occorrer� verificare se i contratti di convivenza contengano o meno convenzioni (e clausole) senza e con efficacia traslativa.

Data: 12.01.2017
Autore: Avv. SILVIA TRITTO

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